II Conferenza
virtuale


   


Il libro elettronico 
e l'editoria digitale umanistica in Italia 


   

(30/11/2003 - 29/02 2004


    Italianistica Online > eBook Italia Forum 2003 > Relazioni > Marco Marandola

   


ideata, promossa e coordinata da Luigi M. Reale

in collaborazione con
l'Area Convegni di
365 Giorni in Fiera

(Fiera Internazionale del Libro di Torino)
direttore editoriale
Luciano Simonelli

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Nuovo conteggio
dal 16 ottobre 2001

Marco Marandola
Un nuovo diritto d'autore per l'eBook?


1. Diritti in ambito digitale | 2. La cessione dei diritti digitali | 3. Eccezioni in ambito digitale | 4. Tutele in ambito digitale | 5. Il problema della digitalizzazione

La creazione di opere, e quindi il diritto d’autore, in ambito digitale presenta caratteristiche e problematiche differenti da ogni altro supporto.

La materia è comunque regolata dalla legge del 22 aprile 1941 num. 633 e successive modifiche (di seguito l.d.a.) che comprende tutte le norme relativa alla protezione economica e morale dell’opera, e le eccezioni (copia privata, prestito, ed altre) a questa protezione.

Gestire (e proteggere) le opere in ambito digitale comporta una serie di problemi, dovuti alla facilità di diffusione, di duplicazione e in alcuni casi (come per Internet) alla sua transnazionalità.


1. Diritti in ambito digitale

La prima domanda che ci si poneva all’inizio, riguardante la diffusione del supporto digitale (eBook), era se queste opere godevano della stessa tutela accordata dalla legge sul diritto d’autore ali altri supporti, quali testi stampati, foto, disegni ed altro.

La risposta della giurisprudenza e dottrina fu quasi unanimemente positiva, partendo dallo stesso art.1 della legge in argomento, che tutela tutte le opere qualunque ne sia il modo di espressione.

Art. 1 -
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Si riconoscono, quindi all’autore di un’opera digitale tutti i diritti economici, di diffusione e morali sulla sua opera.

I diritti morali (art. 20-24) sono vari, i principali: il diritto ad essere riconosciuto come autore, ed il diritto ad opporsi ad ogni modificazione dell’opera.

Questi diritti sono intrasmissibili (restano sempre all’autore) e non scadono mai. Pertanto l’autore sarà sempre riconosciuto come tale, e nessuno potrà cancellare il suo nome, o occultarlo, o attribuirsi la paternità dell’opera.

Così  come senza esplicita autorizzazione non si potrà modificare l’opera, in nessuna misura, la legge prevede solo un caso dell’editore che corregga gli errori ortografici evidenti e non voluti da parte dell’autore (correzione bozze).

I diritti economici (art. 12-19) sono vari e possono essere divisi in: diritti di sfruttamento economico; diritti di diffusione (anche se gratuita); diritti di riproduzione dell’opera.

Questi diritti hanno durata limitata (in genere) 70 anni dalla morte dell’autore, e possono essere trasferiti per iscritto, ad esempio ad un editore, o per testamento.

Art. 25 - I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 110 -
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Il nuovo intervento legislativo, che ha modificato vari articoli della l.d.a., stabilisce oggi chiaramente tra i diritti dell’autore:

Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art.16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa ... (omissis).


2. La cessione dei diritti digitali

I diritti economici (come abbiamo detto) possono essere ceduti per iscritto. La legge prevede per il contratto di edizione (a stampa) una serie di norme ben precise per regolare i rapporti tra l’autore e l’editore (cartaceo).

SEZIONE III.
Contratto di edizione. Art. 118 - Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Visto che la legge specifica la pubblicazione per le stampe, può l’interpretazione (e l’analogia) spingersi fino a permettere la cessione dei diritti digitali con un contratto di edizione a stampa, se non espressamente previsto?

La risposta prevalente di dottrina e giurisprudenza sembra essere negativa, basandosi sulle differenze tra la pubblicazione a mezzo stampa (cartaceo) e quella digitale (Internet, e-book). Questa interpretazione favorevole agli autori trova naturalmente l’opposizione delle case editrici.

Tuttavia mi sembra che se non è espressamente citata la cessione dei diritti in ambito digitale, questi non possano essere ceduti per analogia attraverso i diritti alla pubblicazione a stampa.

La stessa legge recita:


Art. 119 -
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata
.

Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni
e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.


Quindi la cessione dei diritti in ambito digitale deve essere espressa.

Per i contratti di edizione che non prevedevano, perché ancora non esisteva o non era diffusa, la pubblicazione su supporto digitale, i diritti relativi mi sembra restino in capo agli autori.

Il contratto di edizione su supporto digitale o elettronico, sarebbe quindi atipico, ovvero, non espressamente previsto dalla legge.

Questo contratto dovrebbe, a mio avviso, avere alcune particolarità, come ad esempio l’esatto specificazione delle caratteristiche del prodotto che intende pubblicare, al fine di ottenere espressa autorizzazione dall’autore a pubblicare la sua opera.

Di seguito alcune osservazioni: 

v       Sarebbe quindi opportuno che l’editore si riservi esplicitamente il diritto ad apportare quelle modifiche che egli riterrà necessarie. In tal senso si ricorda che spetta all’autore il diritto di apportare le modifiche, salvo il diritto dell’editore di incaricare terzi. Inoltre il diritto morale non è cedibile (in particolare il diritto a modificare l’opera), ed il titolare resterà sempre l’autore.

v       Il diritto di traduzione (spesso le opere elettroniche o multimediali prevedono versioni in differenti lingue) è un diritto che debba essere ceduto espressamente dall’autore all’editore. Alcuni hanno pensato che anche la traduzione “in linguaggio informatico” debba essere autorizzata, secondo me tale interpretazione non è condivisibile.

v       L’editore si dovrebbe riservare la possibilità di modificare le modalità di commercio dell’opera. Ad esempio un contratto che preveda la pubblicazione per Internet non permette (a meno che non contenga una esplicita previsione) la commercializzazione successiva, ad esempio, su CD-rom.

v       Riguardo alla remunerazione, potrebbe essere conveniente prevedere una remunerazione forfetaria, essendo difficile in alcuni casi controllare quanta esemplari siano stati distribuiti, ad esempio tramite la pubblicazione in Internet.

Nel caso di opera multimediale, inoltre bisognerà tener conto delle diverse ipotesi di contratto riguardo al supporto di opere, ad esempio se l’opera contenga suoni, o sequenze di immagini in movimento.


3. Eccezioni in ambito digitale

Ai diritti economici, il legislatore riconosce alcune eccezioni (art.65 e seguenti l.d.a.), alcuni casi, cioè in cui l’opera può essere utilizzata senza dover chiedere il permesso all’autore (che controlla la diffusione della sua opera) ed in alcuni casi senza dover pagare (ad esempio prestito da parte delle biblioteche).

Queste eccezioni possono essere giustificate da vari motivi: studio, sicurezza pubblica, diffusione della cultura, ricerca scientifica, didattica, diffusione delle informazioni o altro ancora.

Prima dell’ultimo intervento legislativo (Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione), vi era il dubbio se nel periodo in cui l’opera fosse protetta, fosse possibile interpretare le eccezioni previste dala legge, fino Ad applicarle anche al libro digitale, ad esempio: se la legge permetteva la fotocopia di un libro, la riproduzione di un e-book era lecita?

La soluzione al quesito e’, per ora, rimandata.

Tuttavia se si puntualizzano i diritti dell’autore in ambito digitale, e sulle modalità di diffusione, dall’altro si iniziano a prevedere le prime chiare eccezioni ai diritti economici su questo nuovo supporto.

Ad esempio l’articolo 71- ter recita:


1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.


Naturalmente non viene legalizzata la diffusione per intero di un’opera protetta su internet, ma si permette la digitalizzazione di un’opera, e la sua consultazione, in certi limiti, quali ad esempio l’essere in una biblioteca.

Un’altra eccezione applicabile:


Art. 71-bis -
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione


4. Tutele in ambito digitale

Per queste (ed altre) considerazioni il legislatore, sia Italiano sia Europeo, ha difficoltà ad inquadrare una materia di cosi facile evoluzione e diffusione.

Ad aiutare la legge a gestire tutti i vari casi che devono essere regolati, si è preferito lasciare spazio a soluzioni alternative, come i contratti (ad esempio licenze elettroniche, o disclaimer, o condizioni d’uso) o misure tecnologiche, che impediscano in pratica la duplicazione, il riutilizzo o altri atti di uso non consentito dell’opera digitale.

Ad esempio per le foto (immagini) vi sono varie misure tecnologiche applicabili quali: 1) la bassa risoluzione, 2) il timbro elettronico, 3) la “filigrana”, 4) la microcell (ovvero una firma microscopica sulla immagine che permette di risalire alla fonte originaria), 5) particolari software.


5. Il problema della digitalizzazione

Se un’opera non è più tutelata relativamente ai diritti economici e di diffusione, essa può essere liberamente diffusa o riprodotta, e quindi anche digitalmente.

Se l’opera è tutelata allora si potrà legalmente diffonderla (o riprodurre digitalmente) solo se si ha una autorizzazione (scritta) del titolare dei diritti economici (o siamo in una eccezione prevista dalla legge ad esempio citazione art.70 l.d.a.).

Vi sono poi alcuni casi in cui alcune elaborazioni non sono tutelate dalla legge, e quindi sono di pubblico dominio, ad esempio gli atti della Pubblica Amministrazione (art.5 l.d.a.).


Conclusioni

Il diritto d’autore in ambito digitale, e la gestione e protezione delle opere, presenta problemi e caratteristiche proprie e differenti dai supporti tradizionali (o analogici). Tuttavia le linee generali della materia sono chiaramente le stesse. All’autore sono riconosciuti tutti i diritti (morali ed economici) sulla sua opera, e la legge prevede, in alcuni casi, delle eccezioni a tali diritti.

La legge però non si può limitare a dare delle linee generali, in quanto i membri di una società devono sapere quale comportamento sia da considerare lecito e quale illecito.

La carenza di una legge chiara, tuttavia, non è colpa del Legislatore, bisogna pensare alla moltitudine di cai pratici che si presentano, ed all’elemento della transnazionalità che non rende possibile (e sarebbe inutile) una protezione solo a livello nazionale.

Nel pensare, però ad un accordo internazionale(mondiale!), bisogna tener presente le profonde differenze, non solo legislative, ma anche religiose, filosofiche, sociali, commerciali esistenti tra i vari Paesi (un chiaro esempio occidente e Paesi del mondo arabo, o USA e Cina).

Per questo oggi si preferisce trovare diversi tipi di tutela per questo tipo di supporto:

  • a livello di legge: legge sul diritto d’autore;
  • a livello contrattuale: licenze elettroniche, disclaimer di siti, condizioni di accesso o vendita;
  • misure tecnologiche: eBook non riproducibili, timbri elettronici per le immagini, e software non copiabili.

Questa protezione (contrattuale e tecnologica) tuttavia può essere applicata solo quando l’autore ha deciso di diffondere la sua opera su supporto digitale fin dall’inizio, ovvero in formato eBook.

Per la cessione dei diritti in ambito digitale sarebbe preferibile un contratto che rendesse tale cessione esplicita.

Pertanto si deve procedere con grande cautela, preferendo soluzioni contrattuali chiari ed esplicite a interpretazioni ed analogie che potrebbero essere non univoche, per permettere la diffusione e lo stabilizzarsi di un nuovo mercato e allo stesso tempo la diffusione dell’opera o dell’informazione.


© 2004 Marco Marandola (Esperto in diritto d’autore internazionale e licenze eletttroniche) – Tutti i diritti riservati [per autorizzazioni scrivere direttamente a marandol@tiscalinet.it]


 

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