Marco Marandola
Un nuovo diritto d'autore per l'eBook?
1. Diritti in ambito
digitale | 2. La
cessione dei diritti digitali | 3.
Eccezioni in ambito digitale | 4.
Tutele in ambito digitale | 5.
Il problema della digitalizzazione
La creazione di opere, e quindi il diritto
d’autore, in ambito digitale presenta caratteristiche e
problematiche differenti da ogni altro supporto.
La materia è comunque regolata dalla legge del 22 aprile 1941 num.
633 e successive modifiche (di seguito l.d.a.) che comprende
tutte le norme relativa alla protezione economica e morale
dell’opera, e le eccezioni (copia privata, prestito, ed altre) a
questa protezione.
Gestire (e proteggere) le opere in ambito digitale comporta una
serie di problemi, dovuti alla facilità di diffusione, di
duplicazione e in alcuni casi (come per Internet) alla sua
transnazionalità.
1. Diritti in
ambito digitale
La prima domanda che ci si poneva all’inizio, riguardante la
diffusione del supporto digitale (eBook), era se queste opere
godevano della stessa tutela accordata dalla legge sul diritto
d’autore ali altri supporti, quali testi stampati, foto, disegni
ed altro.
La risposta della
giurisprudenza e dottrina fu quasi unanimemente positiva, partendo
dallo stesso art.1 della legge in argomento, che tutela tutte le
opere qualunque ne sia il modo di espressione.
Art.
1 - Sono
protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Si
riconoscono, quindi all’autore di un’opera digitale tutti i
diritti economici, di diffusione e morali sulla sua opera.
I
diritti morali (art. 20-24) sono vari, i principali: il
diritto ad essere riconosciuto come autore, ed il diritto ad opporsi
ad ogni modificazione dell’opera.
Questi
diritti sono intrasmissibili (restano sempre all’autore) e non
scadono mai. Pertanto l’autore sarà sempre riconosciuto come
tale, e nessuno potrà cancellare il suo nome, o occultarlo, o
attribuirsi la paternità dell’opera.
Così
come senza esplicita autorizzazione non si potrà modificare
l’opera, in nessuna misura, la legge prevede solo un caso
dell’editore che corregga gli errori ortografici evidenti e non
voluti da parte dell’autore (correzione bozze).
I
diritti economici (art. 12-19) sono vari e possono essere
divisi in: diritti di sfruttamento economico; diritti di diffusione
(anche se gratuita); diritti di riproduzione dell’opera.
Questi
diritti hanno durata limitata (in genere) 70 anni dalla morte
dell’autore, e possono essere trasferiti per iscritto, ad esempio
ad un editore, o per testamento.
Art.
25 - I
diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la
sua morte.
Art.
110 - La
trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
iscritto.
Il
nuovo intervento legislativo, che ha modificato vari articoli della
l.d.a., stabilisce oggi chiaramente tra i diritti dell’autore:
Art.
13 - 1.
Il diritto esclusivo di riprodurre
ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque
modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la
litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art.16
- 1. Il diritto esclusivo
di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha
per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,
quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione
ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella
codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì
la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
Art.
17 - 1. Il diritto
esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio
o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o
degli esemplari di essa ... (omissis).
2. La cessione dei
diritti digitali
I diritti economici (come abbiamo detto) possono
essere ceduti per iscritto. La legge prevede per il contratto di
edizione (a stampa) una serie di norme ben precise per regolare i
rapporti tra l’autore e l’editore (cartaceo).
SEZIONE III. Contratto di edizione. Art. 118 - Il contratto con il quale l'autore
concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per
le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera
dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute
nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle
disposizioni particolari che seguono.
Visto che la legge specifica la pubblicazione
per le stampe, può l’interpretazione (e l’analogia) spingersi
fino a permettere la cessione dei diritti digitali con un contratto
di edizione a stampa, se non espressamente previsto?
La risposta prevalente di dottrina e
giurisprudenza sembra essere negativa, basandosi sulle differenze
tra la pubblicazione a mezzo stampa (cartaceo) e quella digitale
(Internet, e-book). Questa interpretazione favorevole agli autori
trova naturalmente l’opposizione delle case editrici.
Tuttavia mi sembra che se non è espressamente
citata la cessione dei diritti in ambito digitale, questi non
possano essere ceduti per analogia attraverso i diritti alla
pubblicazione a stampa.
La stessa legge recita:
Art. 119
- Il contratto può
avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano
all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il
contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente
al momento del contratto.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente
attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del
diritti di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti
di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è
suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica,
salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non
siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le
disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà
esclusive.
Quindi la cessione dei diritti in ambito
digitale deve essere espressa.
Per i contratti di edizione che non prevedevano,
perché ancora non esisteva o non era diffusa, la pubblicazione su
supporto digitale, i diritti relativi mi sembra restino in capo agli
autori.
Il contratto di edizione su supporto digitale o
elettronico, sarebbe quindi atipico, ovvero, non espressamente
previsto dalla legge.
Questo contratto dovrebbe, a mio avviso, avere
alcune particolarità, come ad esempio l’esatto specificazione
delle caratteristiche del prodotto che intende pubblicare, al fine
di ottenere espressa autorizzazione dall’autore a pubblicare la
sua opera.
Di seguito alcune osservazioni:
v
Sarebbe quindi opportuno che l’editore si riservi esplicitamente
il diritto ad apportare quelle modifiche che egli riterrà
necessarie. In tal senso si ricorda che spetta all’autore il
diritto di apportare le modifiche, salvo il diritto dell’editore
di incaricare terzi. Inoltre il diritto morale non è cedibile (in
particolare il diritto a modificare l’opera), ed il titolare
resterà sempre l’autore.
v
Il diritto di traduzione (spesso le opere elettroniche o
multimediali prevedono versioni in differenti lingue) è un diritto
che debba essere ceduto espressamente dall’autore all’editore.
Alcuni hanno pensato che anche la traduzione “in linguaggio
informatico” debba essere autorizzata, secondo me tale
interpretazione non è condivisibile.
v
L’editore si dovrebbe riservare la possibilità di modificare le
modalità di commercio dell’opera. Ad esempio un contratto che
preveda la pubblicazione per Internet non permette (a meno che non
contenga una esplicita previsione) la commercializzazione
successiva, ad esempio, su CD-rom.
v
Riguardo alla remunerazione, potrebbe essere conveniente prevedere
una remunerazione forfetaria, essendo difficile in alcuni casi
controllare quanta esemplari siano stati distribuiti, ad esempio
tramite la pubblicazione in Internet.
Nel caso di opera multimediale, inoltre bisognerà
tener conto delle diverse ipotesi di contratto riguardo al supporto
di opere, ad esempio se l’opera contenga suoni, o sequenze di
immagini in movimento.
3. Eccezioni in ambito digitale
Ai diritti economici, il legislatore riconosce
alcune eccezioni (art.65 e seguenti l.d.a.), alcuni casi, cioè in
cui l’opera può essere utilizzata senza dover chiedere il
permesso all’autore (che controlla la diffusione della sua opera)
ed in alcuni casi senza dover pagare (ad esempio prestito da parte
delle biblioteche).
Queste eccezioni possono essere giustificate da
vari motivi: studio, sicurezza pubblica, diffusione della cultura,
ricerca scientifica, didattica, diffusione delle informazioni o
altro ancora.
Prima dell’ultimo intervento legislativo (Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68, attuazione della direttiva
2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione),
vi era il dubbio se nel periodo in cui l’opera fosse protetta,
fosse possibile interpretare le eccezioni previste dala legge, fino
Ad applicarle anche al libro digitale, ad esempio: se la legge
permetteva la fotocopia di un libro, la riproduzione di un e-book
era lecita?
La soluzione al quesito e’, per ora,
rimandata.
Tuttavia se si puntualizzano i diritti
dell’autore in ambito digitale, e sulle modalità di diffusione,
dall’altro si iniziano a prevedere le prime chiare eccezioni ai
diritti economici su questo nuovo supporto.
Ad esempio l’articolo 71- ter recita:
1. È libera la comunicazione o la messa a
disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione
situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli
istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente
alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e
non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Naturalmente non viene legalizzata la diffusione
per intero di un’opera protetta su internet, ma si permette la
digitalizzazione di un’opera, e la sua consultazione, in certi
limiti, quali ad esempio l’essere in una biblioteca.
Un’altra eccezione applicabile:
Art. 71-bis -
1. Ai
portatori di particolari handicap sono consentite, per uso
personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o
l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché
siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere
commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono
individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1
e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché,
ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione
4. Tutele in ambito digitale
Per queste (ed altre) considerazioni il
legislatore, sia Italiano sia Europeo, ha difficoltà ad inquadrare
una materia di cosi facile evoluzione e diffusione.
Ad aiutare la legge a gestire tutti i vari casi
che devono essere regolati, si è preferito lasciare spazio a
soluzioni alternative, come i contratti (ad esempio licenze
elettroniche, o disclaimer, o condizioni d’uso) o misure
tecnologiche, che impediscano in pratica la duplicazione, il
riutilizzo o altri atti di uso non consentito dell’opera digitale.
Ad esempio per le foto (immagini) vi sono varie
misure tecnologiche applicabili quali: 1) la bassa risoluzione, 2)
il timbro elettronico, 3) la “filigrana”, 4) la microcell
(ovvero una firma microscopica sulla immagine che permette di
risalire alla fonte originaria), 5) particolari software.
5. Il problema della digitalizzazione
Se un’opera non è più tutelata relativamente
ai diritti economici e di diffusione, essa può essere liberamente
diffusa o riprodotta, e quindi anche digitalmente.
Se l’opera è tutelata allora si potrà
legalmente diffonderla (o riprodurre digitalmente) solo se si ha una
autorizzazione (scritta) del titolare dei diritti economici (o siamo
in una eccezione prevista dalla legge ad esempio citazione art.70
l.d.a.).
Vi sono poi alcuni casi in cui alcune
elaborazioni non sono tutelate dalla legge, e quindi sono di
pubblico dominio, ad esempio gli atti della Pubblica Amministrazione
(art.5 l.d.a.).
Conclusioni
Il diritto d’autore in ambito digitale, e la
gestione e protezione delle opere, presenta problemi e
caratteristiche proprie e differenti dai supporti tradizionali (o
analogici). Tuttavia le linee generali della materia sono
chiaramente le stesse. All’autore sono riconosciuti tutti i
diritti (morali ed economici) sulla sua opera, e la legge prevede,
in alcuni casi, delle eccezioni a tali diritti.
La legge però non si può limitare a dare delle
linee generali, in quanto i membri di una società devono sapere
quale comportamento sia da considerare lecito e quale illecito.
La carenza di una legge chiara, tuttavia, non è
colpa del Legislatore, bisogna pensare alla moltitudine di cai
pratici che si presentano, ed all’elemento della transnazionalità
che non rende possibile (e sarebbe inutile) una protezione solo a
livello nazionale.
Nel pensare, però ad un accordo
internazionale(mondiale!), bisogna tener presente le profonde
differenze, non solo legislative, ma anche religiose, filosofiche,
sociali, commerciali esistenti tra i vari Paesi (un chiaro esempio
occidente e Paesi del mondo arabo, o USA e Cina).
Per questo oggi si preferisce trovare diversi
tipi di tutela per questo tipo di supporto:
- a livello di legge:
legge sul diritto d’autore;
- a livello contrattuale: licenze elettroniche, disclaimer di
siti, condizioni di accesso o vendita;
- misure tecnologiche: eBook non riproducibili, timbri elettronici per
le immagini, e software non copiabili.
Questa protezione (contrattuale e tecnologica)
tuttavia può essere applicata solo quando l’autore ha deciso di
diffondere la sua opera su supporto digitale fin dall’inizio,
ovvero in formato eBook.
Per la cessione dei diritti in ambito digitale sarebbe preferibile
un contratto che rendesse tale cessione esplicita.
Pertanto si deve procedere con grande cautela, preferendo soluzioni
contrattuali chiari ed esplicite a interpretazioni ed analogie che
potrebbero essere non univoche, per permettere la diffusione e lo
stabilizzarsi di un nuovo mercato e allo stesso tempo la diffusione
dell’opera o dell’informazione.
© 2004 Marco Marandola (Esperto in diritto
d’autore internazionale e licenze eletttroniche) – Tutti i
diritti riservati [per autorizzazioni scrivere direttamente a marandol@tiscalinet.it]
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