Alessandro del
Ninno
Il nuovo regime della
responsabilità per la gestione di siti Internet a contenuto
editoriale: esame del disegno di legge "Disposizioni
in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e
periodica"
1. Il sito web nel quadro legale di cui alla Legge 7 Marzo
2001 No. 62
2.
Le
nuove norme di cui al disegno di legge AC 4163 in materia di
responsabilità per attività svolte su siti web a contenuto
editoriale
3. Conclusioni
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con il testo integrale della relazione
consulta anche la relazione del medesimo autore
Regime giuridico delle pubblicazioni on-line, in "Engramma",
numero monografico, atti delle giornate di studio "Luminar 2:
Secondo Convegno su Internet e Umanesimo: Web Auctoritas e
Memoria", Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 30-31 gennaio
2003, URL
<http://www.engramma.it/rivista/monografico03/pdf/dirittoonline.pdf>
Dopo
l’entrata in vigore della legge 7 Marzo 2001 n. 62 di riforma del
settore dell’Editoria, che ha fatto altresì sorgere i noti
dibattiti circa l’applicabilità della disciplina sulla Stampa ai
siti Internet quali “prodotti editoriali”, è stato dato poco
risalto ad un interessante disegno di legge che il Consiglio dei
Ministri ha licenziato il 27 Giugno 2003 dal titolo Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa
quotidiana e periodica.
Mentre
si scrive, il disegno di legge è all’esame del Parlamento,
in prima lettura alla Camera dei Deputati. In linea generale, tale
disegno di legge ha come obiettivo il completamento del disegno
riformatore avviato dal Governo in materia di Editoria, teso a
rendere il settore più efficiente ed organico.
Le misure introdotte
riguardano, tra l'altro, l'introduzione di disposizioni che
correggono alcune imperfezioni di natura tecnica nella normativa
vigente sia per quanto attiene i contributi diretti (a fondo
perduto), sia per quanto concerne i contributi indiretti (credito
agevolato); il superamento del regime transitorio nelle agevolazioni
per spedizioni postali in abbonamento mediante il mantenimento del
sistema delle tariffe agevolate; una più accentuata
liberalizzazione della vendita dei giornali al di fuori delle
edicole.
Ma ciò che più interessa in tale sede esaminare è la
nuova disciplina per la responsabilità dei siti Internet di natura
editoriale, estesa anche agli editori di testate giornalistiche in
formato elettronico e digitale. Prima di procedere alla
illustrazione di dettaglio delle nuove norme, è tuttavia opportuno
analizzare sinteticamente la vigente disciplina introdotta sul punto
dalla Legge 62/2001.
1.
Il
sito web nel quadro legale di cui alla Legge 7 Marzo 2001 No. 62 “Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416”
La
recente Legge di riforma dell’Editoria, se da un lato ha avuto il
merito di affrontare per la prima volta le problematiche relative
all’uso delle nuove tecnologie nel settore, ha tuttavia creato non
poche difficoltà interpretative circa la sussistenza o meno di
obblighi procedurali per procedere alla pubblicazione su internet di
materiali editoriali. Ma andiamo con ordine.
La Legge 62/2001 ha
introdotto nuove norme in modifica delle precedenti regole di cui
alla Legge 416/1981 relative alle provvidenze in favore
dell’Editoria ed alle procedure per ottenere finanziamenti ed
agevolazioni per prodotti editoriali. Ai fini che interessano la
presente trattazione, tuttavia, è interessante analizzare
l’articolo 1 della L. 62/2001, poiché introduce per la prima
volta nell’ordinamento italiano la definizione normativa di “prodotto
editoriale” alla luce dei mutati scenari indotti
dall’impatto delle nuove tecnologie. Dispone infatti il citato
articolo 1:
Art. 1
1.
2.
3.
|
-
Definizioni e disciplina del prodotto editoriale
Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si
intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi
compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni
presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con
esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che
riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed
i prodotti destinati esclusivamente all’informazione
aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per
«opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto
narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di
qualsiasi natura, purché costituente opera dell’ingegno ai
sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato
originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione
economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche
ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi
audiovisivi.
Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo
2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicità regolare e
contraddistinto da una testata, costituente elemento
identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli
obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47
del 1948
|
Nel primo comma il Legislatore fornisce una definizione in positivo del
prodotto editoriale, definizione basata sui seguenti elementi:
1. la neutralità
del mezzo che lo contiene
(è cioè prodotto editoriale
tanto quello contenuto in un supporto cartaceo, quanto quello
incorporato in un supporto informatico);
2. la specifica
finalità del prodotto:
è cioè prodotto editoriale quello che è finalizzato alla pubblicazione
o comunque alla diffusione di
informazioni presso il pubblico;
3. la neutralità
del mezzo di pubblicazione e/o diffusione
(“ogni mezzo, anche
elettronico,”, quindi Web incluso ed inclusi i mezzi di radiodiffusione sonora o televisiva citati dal comma 1);
4.
l’esclusione dalla definizione di prodotto
editoriale dei prodotti discografici
o cinematografici.
Il
secondo comma completa la definizione di prodotto
editoriale offrendo una versione in negativo della definizione
medesima – anticipata dalla parte finale del primo comma laddove
si specifica che sono esclusi dalla definizione i prodotti
discografici e
cinematografici - spiegando ciò che non è prodotto
editoriale, (ovvero i supporti
che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i
prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia
ad uso interno sia presso il pubblico).
Il
terzo comma, infine, introduce l’obbligo per i prodotti editoriali
così come definiti dai due commi precedenti dell’articolo 1:
a)
di indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, il nome
ed il domicilio dello stampatore e dell’editore ove esistente
(questo comporta il riferimento che la norma fa all’articolo 2
della legge 47/1948, la c.d. Legge sulla Stampa);
b)
di indicare – per i giornali, le pubblicazioni delle
agenzie di informazioni ed i periodici di qualsiasi altro genere
– data e luogo della pubblicazione, nome e domicilio dello
stampatore, nome del proprietario, del direttore o vice-direttore
responsabile (è sempre la conseguenza del riferimento
all’articolo 2 della legge 47/1948, la c.d. Legge sulla Stampa);
c)
di procedere – solo per i prodotti editoriali diffusi al
pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto medesimo –
alla registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (questo comporta il
riferimento che fa il terzo comma all’articolo 5 della Legge sulla
Stampa).
I
tre commi dell’articolo 1 L. 62/2001 sopra analizzato crearono fin
dalla loro entrata in vigore serie
polemiche e contrasti interpretativi proprio con riferimento alle
pubblicazioni on-line ed ai siti web in quanto tali. La imprecisa
formulazione delle nuove norme e la leggerezza con cui s è
proceduto da parte del Legislatore a definire il “prodotto
editoriale” - comprensivo anche di quello elettronico o telematico
- e gli obblighi
normativi connessi, senza tener conto della diversità delle
tecnologie e della molteplicità degli scenari, hanno determinato un
vero e proprio panico, soprattutto tra gli operatori Internet ed i
gestori e proprietari di siti web.
Ci si è chiesti: dal momento che
un sito web è sicuramente un mezzo elettronico “destinato
alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni
presso il pubblico” proprio come prevede la legge, è divenuto
obbligatorio inserire nei siti Internet le informazioni richieste
dall’articolo 2 (vedi supra)
della legge sulla Stampa (con l’ovvia difficoltà di individuare
lo “stampatore” di un sito web…) e registrare altresì presso
il tribunale competente un sito Internet caratterizzato da
periodicità regolare e contraddistinto da una testata (è il
caso dei quotidiani on-line, contraddistinti da testate editoriali
tipo www.repubblica.it, www.corriere.it,
etc)?
Il
non avere il Legislatore operato i necessari “distinguo” con
riferimento alle differenti tipologie di prodotti editoriali
multimediali e telematici (al prodotto editoriale “sito web” si
adattano tutte le definizioni – ed apparentemente gli obblighi –
di cui all’articolo 1 L. 62/2001), ha determinato la conseguenza
che nel mercato di riferimento si è diffusa incertezza e si sono levate a più
riprese voci di contestazione di tale maldestro intervento
normativo.
Tanto
è vero che già nel mese di Settembre 2001 il Parlamento approvava
un ordine del giorno per impegnare il Governo ad emanare apposite
norme di interpretazione autentica delle citate disposizioni, ad
evitare che l’incertezza legislativa si tramutasse in un vero e
proprio danno economico per gli operatori del settore.
Con
l’approvazione della successiva Legge comunitaria per il 2001,
il Governo è stato dunque delegato – nel recepimento della
Direttiva europea cd. sul Commercio Elettronico
- ad emanare il relativo decreto legislativo nel quale “dovrà essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della
testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività
per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle
provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque
ne facciano specifica richiesta”. Ed in effetti, è proprio
questo il disposto dell’articolo 7, comma 3 del decreto
legislativo 9 Aprile 2003 n. 70 con il quale il Legislatore ha
recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2000/31/CEE sui
servizi della Società dell’Informazione, incluso il Commercio
Elettronico.
Dunque la situazione attuale, alla luce del vigente quadro
giuridico, consente di affermare che non vi è alcun obbligo di
registrazione al tribunale competente:
1.
per i siti web in via generale;
2.
per i siti web a contenuto informativo, indipendentemente dal
tipo di informazione fornita (giornalistica, professionale, etc) o
dal fatto che tali siti effettuino esclusivamente o
professionalmente attività di fornitura di servizi informativi;
3.
per i siti web che rappresentano vere e proprie testate
telematiche (cioè la corrispondente versione on-line di quotidiani
o periodici o magazine, etc cartacei), nella misura in cui le
relative attività da parte dei prestatori del servizio on-line non
siano finanziate attraverso il ricorso (o la specifica
richiesta) alle provvidenze previste dalla legge 62/2001.
2. Le
nuove norme di cui al disegno di legge AC 4163 in materia di
responsabilità per attività svolte su siti web a contenuto
editoriale.
Come
detto, il disegno di legge in esame modifica la legge di riforma
dell’Editoria, la n. 62 del 7 marzo 2001, introducendo, tra le
altre, norme sulla responsabilità per attività a contenuto
editoriale svolta su siti Internet.
L’articolo
1 del disegno di legge – rubricato “Siti Internet”- stabilisce in primo luogo l’obbligo per i siti
aventi natura editoriale e per gli editori di testate giornalistiche
in formato elettronico e digitale di iscriversi al ROC, il
Registro degli Operatori di Comunicazione
la cui istituzione era prevista dall’articolo
1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997,
n.249. Tale adempimento amministrativo è soggetto a due condizioni:
a)
è una pre-condizione necessaria per l’applicazione delle
norme sulla responsabilità connessa a reati a mezzo stampa;
b) si
applica solo ai siti web aventi
natura editoriale ed agli editori di testate giornalistiche in
formato elettronico e digitale.
La
necessità interpretativa successiva – per capire a quali attività
web e soggetti si applichi l’obbligo di iscrizione al ROC - è
dunque quella di capire quali sono i siti web aventi natura
editoriale e che cosa debba intendersi per testate giornalistiche in
formato elettronico e digitale.
Sul
punto è lo stesso Legislatore che fornisce risposte, tuttavia non
molto chiare. Dispone infatti il medesimo articolo 1 del disegno di
legge che si considerano siti
aventi natura editoriale quelli che contengono, in via
prevalente, prodotti editoriali come definiti dall ’articolo
1 della legge 7 marzo 2001,n.62. Dunque, un sito web sarà
un prodotto editoriale se realizzato su supporto informatico,
se è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva,
con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
E’
facile capire come la grande confusione interpretativa che si era
generata all’entrata in vigore della legge 62/2001 – e di cui si
è dato ampiamente conto nel paragrafo § 1. – lungi dall’essere
risolta, viene integralmente riproposta dalle nuove norme con
l’aggravante rappresentata dal riferimento della norma al
contenuto “in via prevalente” di prodotti editoriali nel sito
web (non è chiaro chi debba decidere se un sito web contiene “in
via prevalente” prodotti editoriali ai sensi della legge 6272001,
introducendosi un elemento di discrezionalità che non farà altro
che aumentare le difficoltà interpretative della futura legge se il
Parlamento non introdurrà sul punto importanti modifiche).
Con
riferimento agli altri soggetti tenuti all’iscrizione al ROC, e
cioè gli editori, il disegno di legge chiarisce che si considerano testate giornalistiche in formato elettronico e
digitale quelle che sono diffuse al pubblico con regolare
periodicità e per le quali è previsto il conseguimento di ricavi
da attività editoriale, riprendendo la definizione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera d) della Delibera AGCOM 236/01/CONS
istitutiva del Regolamento per la tenuta del Registro degli
Operatori di Comunicazione. Tra l’altro, l’articolo 1 del
disegno di legge in esame dispone altresì l’applicazione in capo
agli editori dell’articolo 16 della legge n.62 del
2001, che prevede la possibilità, per coloro che si iscrivono
al ROC, di essere esentati dall ’obbligo dell’iscrizione
presso il registro della stampa tenuto dal tribunale.
Oltre
all’obbligo di iscrizione al ROC, il disegno di legge prevede
altresì – per i soggetti e le attività sopra illustrati –
l’obbligo di nominare un Direttore responsabile del sito web
avente natura editoriale (e cioè “prodotto editoriale” ai sensi
dell’articolo 1 l. 62/2001), con tutte le conseguenze, in capo a
tale soggetto, derivanti dalla eventuale applicazione delle norme in
materia di responsabilità in caso di violazioni. Tale obbligo, in
realtà, si desume solo in via indiretta, attraverso una complessa
opera di interpretazione delle norme. Difatti, se il sito web ha
natura editoriale (o prevalentemente editoriale, per attenerci al
dettato normativo del disegno di legge AC 4163), ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
62/2001, a tale sito si applicherà anche il successivo comma 3,
art. 1, L. 62/2001 che prevede che il prodotto editoriale è
soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (la Legge sulla Stampa, che regola, tra
l’altro, l’obbligo di nomina del direttore o vice-direttore
responsabile).
L’articolo
1, comma 3 del disegno di legge in esame, con intento di
semplificazione, prevede in maniera – stavolta espressa – che
per i siti Internet istituzionali delle pubbliche amministrazioni, degli Organi
costituzionali e delle Autorità indipendenti si considera direttore
responsabile il direttore pro tempore
dell ’ufficio competente ad autorizzare la pubblicazione delle
informazioni.
3.
Conclusioni.
E’
ovvio che se il nuovo quadro normativo entrerà in vigore senza che
nel percorso parlamentare si apportino rilevanti modifiche
all’impianto legislativo, si rischia di determinare un caos
applicativo nei mercati di riferimento.
Nella
relazione introduttiva al disegno di legge 4163 si legge che
l’iniziativa legislativa nasce, tra l’altro, per colmare un
vuoto normativo derivante dall’assenza di norme specifiche in
materia di responsabilità connesse all’esercizio di attività web
di natura editoriale. Se il principio ispiratore è corretto e
condivisibile, non altrettanto può dirsi per le norme in
discussione che a tale principio intendono dare esecuzione, poiché
il Legislatore sembra non aver tenuto presente le dinamiche del
mercato dell’informazione on-line e non ha introdotto principi
chiari per individuare con precisione attività e soggetti che
saranno tenuti al rispetto degli onerosi vincoli normativi.
Se poi
si formula una possibile previsione sul futuro quadro
normativo, e
si considera che nel settore dell’Editoria – anche telematica -
vi sono altre iniziative legislative pendenti,
è facile presumere come il settore dell’Informazione possa andare
incontro a vincoli piuttosto stringenti, con il rischio di tradire
uno dei fondamentali principi costituzionali, quello sancito
dall’articolo 21 della nostra Costituzione sulla libertà di
manifestazione del pensiero.
Incertezza che ha determinato anche opposte interpretazioni da
parte dei Tribunali chiamati ad occuparsi dell’applicazione
delle nuove norme: cfr. – tra tutti – la sentenza 15 Giugno
2001 emessa dal Tribunale di Latina in cui il magistrato ha «considerato
che il sito Internet... deve essere ritenuto prodotto editoriale
ai sensi dell'art. 1 l. n. 62/2001», e come tale ne ha
ordinato il sequestro per violazione della Legge sulla Stampa; e
la sentenza Gip del Tribunale di Aosta, che in una provvedimento
del Febbraio 2002 ha respinto la richiesta di sequestro di un
sito che non indicava il nome dell'editore e dello stampatore,
con una motivazione interessante: «Non
può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito Internet
sia assimilabile a uno stampato, se non compiendo una operazione
analogica in malam partem, non consentita dal nostro ordinamento».
Legge n. 39 del 1 Marzo 2002 “Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001”,
sta in G.U. n. 72 del 26 Marzo 2002 Suppl. Ord. Testo integrale
reperibile al link http://www.camera.it/parlam/leggi/02039l.htm
Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della Società dell'Informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno. Testo integrale
reperibile al link: http://www.interlex.it/testi/00_31ce.htm.
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© Copyright 2003-2004 Alessandro del Ninno (Responsabile
del Dipartimento di Information & Communication Technology,
Studio
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